Sentenza 149/1967 (ECLI:IT:COST:1967:149)
Massima numero 4777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  12/12/1967;  Decisione del  12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 149/67. CIRCOLAZIONE STRADALE - CODICE DELLA STRADA, ART. 141, COMMA QUINTO: NOTIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA QUANDO LA CONTRAVVENZIONE RIGUARDI PERSONA NON RESIDENTE IN ITALIA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE. DIRITTO DI DIFESA - COST., ART. 24, SECONDO COMMA - NON SI RIFERISCE ALLE FASI ANTERIORI ALL'INIZIO E ALL'ISTRUTTORIA DEL PROCESSO PENALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 141, comma quinto, del codice della strada (il quale, contrariamente ai precedenti commi, dispone che la notificazione non e' obbligatoria quando la contravvenzione riguardi persona non residente in Italia) nei confronti dell'art. 24, secondo comma, Cost., sotto il profilo che sarebbe limitato il diritto di difesa impedendo al contravventore di inserire nel verbale le proprie dichiarazioni. Infatti si tratta di una fase precedente l'inizio e l'istruttoria del processo penale, alla quale non si riferisce il secondo comma dell'art. 24 Cost., e, soprattutto, l'omissione della notifica non impedisce ne' limita i successivi atti di difesa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte