Sentenza 150/1967 (ECLI:IT:COST:1967:150)
Massima numero 4778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  12/12/1967;  Decisione del  12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 150/67. LAVORO - DIRITTO AL RIPOSO SETTIMANALE - COSTITUZIONE, ART. 36, TERZO COMMA - INTERPRETAZIONE - R.D.L. 19 OTTOBRE 1923, N. 2328, ART. 16 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma dell'ultimo comma dell'art. 36 della Costituzione, che fissa il principio del diritto inderogabile del lavoratore al riposo settimanale, non impone una rigorosa periodicita', in forza della quale il riposo deve cadere dopo non piu' di sei giorni di lavoro, ma consente una periodicita' diversa quando questa sia ragionevolmente imposta dalle esigenze della produzione, dell'industria, della agricoltura, etc.. Unica condizione e' che nel ciclo di lavoro di un certo periodo di tempo rimanga ferma la media di ventiquattro ore di riposo dopo sei giornate lavorative. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 16 del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, il quale, disponendo che "per i riposi continuati in residenza ve ne debbono essere cinquantadue all'anno della durata di ventiquattro ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare" consente per la imprecisa e vaga formulazione, che i cinquantadue riposi periodici vengano concessi al lavoratore addirittura tutti insieme nel corso dell'anno.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 3

Altri parametri e norme interposte