Sentenza 151/1967 (ECLI:IT:COST:1967:151)
Massima numero 4779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  12/12/1967;  Decisione del  12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4780  4781  4782


Titolo
SENT. 151/67 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 376 - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECOND COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 376 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte