Sentenza 151/1967 (ECLI:IT:COST:1967:151)
Massima numero 4780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
12/12/1967; Decisione del
12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 151/67 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 376 - MANCATA PREVISIONE DELLA CONSTATAZIONE DEL FATTO E DELL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO, AI FINI DEL PROSCIOGLIMENTO CON FORMULA DIVERSA DA QUELLA CHE IL FATTO NON SUSSISTE O NON E' STATO COMMESSO DALL'IMPUTATO - CONTRASTO CON L'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - GIUSTIFICAZIONE.
SENT. 151/67 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE - COD. PROC. PEN., ART. 376 - MANCATA PREVISIONE DELLA CONSTATAZIONE DEL FATTO E DELL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO, AI FINI DEL PROSCIOGLIMENTO CON FORMULA DIVERSA DA QUELLA CHE IL FATTO NON SUSSISTE O NON E' STATO COMMESSO DALL'IMPUTATO - CONTRASTO CON L'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - GIUSTIFICAZIONE.
Testo
Il legislatore ha riconosciuto, in certi casi, che il proscioglimento piu' ferire la dignita' del cittadino allo stesso modo d'una pronunzia di rinvio a giudizio, stabilendo che esso sia preceduto da interrogatorio o contestazione del fatto, cosicche' l'imputato sia messo in condizione di difendersi allo scopo di evitare questo tipo di sentenza (art. 376 cod. proc. pen. e art. 398 cod. proc. pen.); per analoghi motivi ha sancito l'impugnabilita' negli stessi e in altri casi (art. 387 cod. proc. pen.). Alcune fattispecie erano gia' incluse nel codice al tempo della sua pubblicazione (come l'assoluzione per insufficienza di prove); altre sono state aggiunte con la riforma del 1955 per ragioni politiche sociali, fra cui dominava l'esigenza di garantire il diritto di difesa. Tuttavia il legislatore non ha considerato che la sentenza di proscioglimento in altre ipotesi puo' contenere o comportare una misura di sicurezza limitatrice della liberta' personale (proscioglimento per infermita' di mente); in alcune, neanche esse richiamate nell'art. 376 cod. proc. pen., puo' avere addirittura effetti infamanti, quanto e piu' dello stesso rinvio a giudizio (proscioglimento per intossicazione cronica da alcool o da stupefacenti); in tutte - tranne i casi di pronuncie emesse perche' il fatto un sussiste o non e' stato commesso dal pervenuto - attribuisce all'imputato un fatto, o non esclude l'attribuzione di un fatto, che puo' non costituire reato, ma tuttavia essere giudicato sfavorevolmente dall'opinione pubblica, o comunque dalla coscienza sociale. Le sentenze di proscioglimento per loro natura sono atte a cagionare un male almeno temporaneamente irrimediabile perche', a differenza del rinvio, esse chiudono il giudizio e percio' non consentono una seconda fase nella quale, entro lo stesso grado di giudizio, si possa porre immediato riparo a quel male. La garanzia per una adeguata difesa anche tecnica nella fase che si chiude con la sentenza istruttoria, e' costituita essenzialmente dalla contestazione dell'accusa e dall'interrogatorio dell'imputato. E una norma che escluda l'obbligatorieta' dell'uno e dell'altra non puo' non essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
Il legislatore ha riconosciuto, in certi casi, che il proscioglimento piu' ferire la dignita' del cittadino allo stesso modo d'una pronunzia di rinvio a giudizio, stabilendo che esso sia preceduto da interrogatorio o contestazione del fatto, cosicche' l'imputato sia messo in condizione di difendersi allo scopo di evitare questo tipo di sentenza (art. 376 cod. proc. pen. e art. 398 cod. proc. pen.); per analoghi motivi ha sancito l'impugnabilita' negli stessi e in altri casi (art. 387 cod. proc. pen.). Alcune fattispecie erano gia' incluse nel codice al tempo della sua pubblicazione (come l'assoluzione per insufficienza di prove); altre sono state aggiunte con la riforma del 1955 per ragioni politiche sociali, fra cui dominava l'esigenza di garantire il diritto di difesa. Tuttavia il legislatore non ha considerato che la sentenza di proscioglimento in altre ipotesi puo' contenere o comportare una misura di sicurezza limitatrice della liberta' personale (proscioglimento per infermita' di mente); in alcune, neanche esse richiamate nell'art. 376 cod. proc. pen., puo' avere addirittura effetti infamanti, quanto e piu' dello stesso rinvio a giudizio (proscioglimento per intossicazione cronica da alcool o da stupefacenti); in tutte - tranne i casi di pronuncie emesse perche' il fatto un sussiste o non e' stato commesso dal pervenuto - attribuisce all'imputato un fatto, o non esclude l'attribuzione di un fatto, che puo' non costituire reato, ma tuttavia essere giudicato sfavorevolmente dall'opinione pubblica, o comunque dalla coscienza sociale. Le sentenze di proscioglimento per loro natura sono atte a cagionare un male almeno temporaneamente irrimediabile perche', a differenza del rinvio, esse chiudono il giudizio e percio' non consentono una seconda fase nella quale, entro lo stesso grado di giudizio, si possa porre immediato riparo a quel male. La garanzia per una adeguata difesa anche tecnica nella fase che si chiude con la sentenza istruttoria, e' costituita essenzialmente dalla contestazione dell'accusa e dall'interrogatorio dell'imputato. E una norma che escluda l'obbligatorieta' dell'uno e dell'altra non puo' non essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte