Sentenza 151/1967 (ECLI:IT:COST:1967:151)
Massima numero 4781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  12/12/1967;  Decisione del  12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4779  4780  4782


Titolo
SENT. 151/67 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 395, U. CO. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 376.

Testo
A seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 376 cod. proc. pen., in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 395, ultimo comma, cod. proc. pen., nei limiti in cui non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che il fatto non sussista o che non e' stato commesso dall'imputato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte