Sentenza 152/1967 (ECLI:IT:COST:1967:152)
Massima numero 4783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
12/12/1967; Decisione del
12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 152/67. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 12, PRIMO COMMA - INTERRUZIONE OBBLIGATORIA DI LAVORO CONSEGUENTE ALLO STATO DI GRAVIDANZA E DI PUERPERIO - INTRODUZIONE DELL'ANNO DI CONTRIBUZIONE NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE ALLE INTERRUZIONE - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 152/67. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE - D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818, ART. 12, PRIMO COMMA - INTERRUZIONE OBBLIGATORIA DI LAVORO CONSEGUENTE ALLO STATO DI GRAVIDANZA E DI PUERPERIO - INTRODUZIONE DELL'ANNO DI CONTRIBUZIONE NEL QUINQUENNIO PRECEDENTE ALLE INTERRUZIONE - ECCESSO DI DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, prescrivendo che i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro, derivante da stato di gravidanza e di puerperio, sono computati utili agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa, ove l'interessato possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione, nel quinquennio antecedente ciascun periodo di interruzione pone una condizione nuova e piu' gravosa di quella stabilita nell'art. 56, lett. a, n. 3 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, per il quale si richiede soltanto che l'assicurazione sia stata iniziata prima della interruzione del lavoro. E poiche' il suddetto decreto presidenziale e' stato emesso in base ad espressa delega dell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per cui il Governo era autorizzato ad emanare norme transitorie di attuazione e di coordinamento, l'eccesso di delega e' evidente, in quanto alla disposizione impugnata, avendo essa stabilito un nuovo principio, non puo' riconoscersi la natura propria dell'una o dell'altra delle menzionate norme.
Il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, prescrivendo che i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro, derivante da stato di gravidanza e di puerperio, sono computati utili agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa, ove l'interessato possa far valere almeno un anno di contribuzione nell'assicurazione, nel quinquennio antecedente ciascun periodo di interruzione pone una condizione nuova e piu' gravosa di quella stabilita nell'art. 56, lett. a, n. 3 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 1155, per il quale si richiede soltanto che l'assicurazione sia stata iniziata prima della interruzione del lavoro. E poiche' il suddetto decreto presidenziale e' stato emesso in base ad espressa delega dell'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per cui il Governo era autorizzato ad emanare norme transitorie di attuazione e di coordinamento, l'eccesso di delega e' evidente, in quanto alla disposizione impugnata, avendo essa stabilito un nuovo principio, non puo' riconoscersi la natura propria dell'una o dell'altra delle menzionate norme.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte