Sentenza 154/1967 (ECLI:IT:COST:1967:154)
Massima numero 4789
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  12/12/1967;  Decisione del  12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4788


Titolo
SENT. 154/67 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - PERENTORIETA'.

Testo
Il termine per produrre ricorso nei conflitti di attribuzione (art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87) e' assolutamente perentorio e la sua decorrenza non puo' essere ritardata ne' dal Presidente ne' dal Consiglio regionale. (Principio affermato in decisione, di inammissibilita', di ricorso proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia avverso i provvedimenti di rinvio relativamente a disegni di legge regionali 29 settembre 1965, n. 31 e 9 novembre 1966, n. 113, sulla disciplina giuridica dell'artigianato e, rispettivamente, sull'indennita' di primo impianto al personale della delegazione della Corte dei conti).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte