Sentenza 154/1967 (ECLI:IT:COST:1967:154)
Massima numero 4789
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
12/12/1967; Decisione del
12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4788
Titolo
SENT. 154/67 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - PERENTORIETA'.
SENT. 154/67 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - PERENTORIETA'.
Testo
Il termine per produrre ricorso nei conflitti di attribuzione (art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87) e' assolutamente perentorio e la sua decorrenza non puo' essere ritardata ne' dal Presidente ne' dal Consiglio regionale. (Principio affermato in decisione, di inammissibilita', di ricorso proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia avverso i provvedimenti di rinvio relativamente a disegni di legge regionali 29 settembre 1965, n. 31 e 9 novembre 1966, n. 113, sulla disciplina giuridica dell'artigianato e, rispettivamente, sull'indennita' di primo impianto al personale della delegazione della Corte dei conti).
Il termine per produrre ricorso nei conflitti di attribuzione (art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87) e' assolutamente perentorio e la sua decorrenza non puo' essere ritardata ne' dal Presidente ne' dal Consiglio regionale. (Principio affermato in decisione, di inammissibilita', di ricorso proposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia avverso i provvedimenti di rinvio relativamente a disegni di legge regionali 29 settembre 1965, n. 31 e 9 novembre 1966, n. 113, sulla disciplina giuridica dell'artigianato e, rispettivamente, sull'indennita' di primo impianto al personale della delegazione della Corte dei conti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte