Sentenza 156/1967 (ECLI:IT:COST:1967:156)
Massima numero 4791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
12/12/1967; Decisione del
12/12/1967
Deposito del 15/12/1967; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 156/67. TRIBUNALE PER I MINORENNI - R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404 (CONV. IN LEGGE 27 MAGGIO 1935, N. 835), ART. 11 - INTERPRETAZIONE - ISPEZIONE CORPORALE DELL'IMPUTATO MINORE - OBBLIGATORIETA' - INSUSSISTENZA - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL MAGISTRATO - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. LIBERTA' PERSONALE - COSTITUZIONE, ART. 13 - INTERPRETAZIONE - ISPEZIONE CORPORALE - LIMITI - OBBLIGATORIETA' DISPOSTA CON LEGGE ORDINARIA - POSSIBILITA'.
SENT. 156/67. TRIBUNALE PER I MINORENNI - R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1404 (CONV. IN LEGGE 27 MAGGIO 1935, N. 835), ART. 11 - INTERPRETAZIONE - ISPEZIONE CORPORALE DELL'IMPUTATO MINORE - OBBLIGATORIETA' - INSUSSISTENZA - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL MAGISTRATO - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 13 DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. LIBERTA' PERSONALE - COSTITUZIONE, ART. 13 - INTERPRETAZIONE - ISPEZIONE CORPORALE - LIMITI - OBBLIGATORIETA' DISPOSTA CON LEGGE ORDINARIA - POSSIBILITA'.
Testo
Nello spirito della disposizione dell'art. 11 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (conv. in legge 27 maggio 1935, n. 835) sulla istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, e' da escludere che le speciali indagini, previste nel primo comma di esso, al fine di stabilire la personalita' del minore sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale, siano obbligatorie riguardo a tutti i loro specifici aspetti. Cosicche' nell'ambito di tali indagini, l'ispezione corporale dell'imputato minore non deve considerarsi tassativamente prescritta, ma, (come si arguisce anche dal disposto del secondo comma dello stesso articolo quanto al ricorso al parere di tecnici "senza formalita' procedurali") rimessa, caso per caso, al motivato apprezzamento del magistrato. Non e' dubbio peraltro che una eventuale obbligatorieta' della ispezione possa essere stabilita dalla legge ordinaria non ponendo al riguardo l'art. 13 della Costituzione limiti di sorta. E' dunque infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in proposito sul presupposto che l'indicato art. 11 del R.D.L. n. 1404 del 1934 renda tassativamente obbligatoria l'ispezione corporale dell'imputato minore e che percio' si ponga fuori dei casi in cui l'art. 13 Cost. ammette restrizioni della liberta' personale.
Nello spirito della disposizione dell'art. 11 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 (conv. in legge 27 maggio 1935, n. 835) sulla istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, e' da escludere che le speciali indagini, previste nel primo comma di esso, al fine di stabilire la personalita' del minore sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale, siano obbligatorie riguardo a tutti i loro specifici aspetti. Cosicche' nell'ambito di tali indagini, l'ispezione corporale dell'imputato minore non deve considerarsi tassativamente prescritta, ma, (come si arguisce anche dal disposto del secondo comma dello stesso articolo quanto al ricorso al parere di tecnici "senza formalita' procedurali") rimessa, caso per caso, al motivato apprezzamento del magistrato. Non e' dubbio peraltro che una eventuale obbligatorieta' della ispezione possa essere stabilita dalla legge ordinaria non ponendo al riguardo l'art. 13 della Costituzione limiti di sorta. E' dunque infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in proposito sul presupposto che l'indicato art. 11 del R.D.L. n. 1404 del 1934 renda tassativamente obbligatoria l'ispezione corporale dell'imputato minore e che percio' si ponga fuori dei casi in cui l'art. 13 Cost. ammette restrizioni della liberta' personale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Altri parametri e norme interposte