Ricorso in via principale - Tardività degli incombenti istruttori richiesti alle parti - Natura perentoria del termine assegnato - Inammissibilità della documentazione probatoria.
Nel giudizio in via principale avente ad oggetto, tra altri, gli artt. 31, commi 4 e 5, 45 e 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, è inammissibile la documentazione probatoria presentata fuori termine dal Governo e dalla Regione Siciliana, rispettivamente il 24 e il 30 dicembre 2019. Né contrasta con detta inammissibilità la prassi per cui, nell'ambito dei giudizi incidentali, siano state reiterate richieste istruttorie in quanto la risposta pervenuta in prima battuta era stata ritenuta insufficiente: nei giudizi in via d'azione, la Corte deve valutare preliminarmente se i dati trasmessi dalla parte diligente siano idonei ad assicurare - ai fini del decidere - certezza e affidabilità, in coerenza con il principio di speditezza del processo costituzionale; solo ove detti dati non siano sufficienti possono essere richiesti nuovi ulteriori incombenti istruttori, assegnando, in ossequio al principio del contraddittorio e al diritto di difesa, un nuovo termine a entrambe le parti. (Precedente citato: sentenza n. 110 del 2005).
Il termine assegnato alle parti in un giudizio in via d'azione per gli incombenti istruttori deve ritenersi perentorio, sia per l'esigenza di assicurare tempestività all'espletamento del giudizio costituzionale, che per la necessità di garantire - in ordine a uno strumento processuale, pregiudiziale ai fini del decidere - la parità delle parti.