Sentenza 1/1968 (ECLI:IT:COST:1968:1)
Massima numero 2736
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  11/03/1968;  Decisione del  11/03/1968
Deposito del 14/03/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2737  2738


Titolo
SENT. 1/68 A. REGIONE SICILIANA - ORGANI - PRESIDENTE DELLA REGIONE - DIRITTO A PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MATERIE CHE INTERESSANO LA REGIONE - NOZIONE - FATTISPECIE - NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI.

Testo
Ai fini dell'art. 21, comma terzo, Statuto siciliano, che attribuisce al Presidente regionale il diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri nelle quali si decida su materie che interessano la Regione, non e' sufficiente ne' il criterio di un interesse puramente di fatto, ne' quello della localizzazione territoriale o degli effetti dell'attivita' cui le deliberazioni statali si riferiscano, essendo rilevante soltanto l'interesse che si colleghi alla Regione come ente esponenziale di poteri giuridici di autonomia (nella specie l'interesse e' stato ravvisato a proposito della nomina del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani). Cfr.: 4/66

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 21  co. 3

Altri parametri e norme interposte