Sentenza 1/1968 (ECLI:IT:COST:1968:1)
Massima numero 2738
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
11/03/1968; Decisione del
11/03/1968
Deposito del 14/03/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/68 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA ELETTRICA - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI - D.P.R. 9 AGOSTO 1967 - NOMINA DEL PRESIDENTE - COMPETENZA DELLO STATO - MANCATO INTERVENTO NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - ANNULLAMENTO.
SENT. 1/68 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - ACQUE PUBBLICHE ED ENERGIA ELETTRICA - ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI - D.P.R. 9 AGOSTO 1967 - NOMINA DEL PRESIDENTE - COMPETENZA DELLO STATO - MANCATO INTERVENTO NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - ANNULLAMENTO.
Testo
Il provvedimento con cui lo Stato procede alla nomina del Presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani senza che il Presidente della Regione sia stato invitato a partecipare alla riunione del Consiglio dei Ministri, nel corso della quale essa fu deliberata, preclude l'esercizio di una competenza costituzionale della Regione e deve pertanto essere annullato.
Il provvedimento con cui lo Stato procede alla nomina del Presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani senza che il Presidente della Regione sia stato invitato a partecipare alla riunione del Consiglio dei Ministri, nel corso della quale essa fu deliberata, preclude l'esercizio di una competenza costituzionale della Regione e deve pertanto essere annullato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 21
co. 3
Altri parametri e norme interposte