Sentenza 2/1968 (ECLI:IT:COST:1968:2)
Massima numero 2739
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
11/03/1968; Decisione del
11/03/1968
Deposito del 14/03/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 2/68. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' DELLO STATO E DEI SUOI FUNZIONARI E DIPENDENTI - COD. PROC. CIV. ARTT. 55 E 74 - LIMITATA RESPONSABILITA' DEI MAGISTRATI - NON VIOLANO L'ART. 28 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. RESPONSABILITA' CIVILE DELLO STATO E DEI SUOI FUNZIONARI E DIPENDENTI - COSTITUZIONE, ART. 28 - INTERPRETAZIONE.
SENT. 2/68. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' DELLO STATO E DEI SUOI FUNZIONARI E DIPENDENTI - COD. PROC. CIV. ARTT. 55 E 74 - LIMITATA RESPONSABILITA' DEI MAGISTRATI - NON VIOLANO L'ART. 28 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. RESPONSABILITA' CIVILE DELLO STATO E DEI SUOI FUNZIONARI E DIPENDENTI - COSTITUZIONE, ART. 28 - INTERPRETAZIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 74 c.p.c., che limitano al dolo, alla frode ed alla concussione (e all'omissione di atti d'ufficio) la responsabilita' personale dei magistrati, in riferimento all'art. 28 della Costituzione. L'art. 28 ha inteso estendere a quanti agiscano per lo Stato quella responsabilita' personale che prima era espressamente prevista solo per alcuni di loro (giudici, cancellieri, conservatori di registri immobiliari). Con il che si sono venuti ad accomunare gli uni e gli altri in una stessa proposizione normativa, affermandosi un principio valevole per tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgano attivita' statale: un principio generale che da una parte li rende personalmente responsabili, ma dall'altra non esclude, poiche' la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta responsabilita' sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni. La singolarita' della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari, la stessa posizione super partes del magistrato possono suggerire, come hanno suggerito ante litteram, condizioni e limiti alla sua responsabilita'; ma non sono tali da legittimare, per ipotesi, una negazione totale, che violerebbe apertamente quel principio e peccherebbe di irragionevolezza sia di per se' (art. 28) sia nel confronto con l'imputabilita' dei "pubblici impiegati" (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 3 Cost.). La responsabilita' dello Stato s'accompagna a quella dei "funzionari" e dei "dipendenti" nell'art. 28 della Costituzione e nei principi della legislazione ordinaria: dimodoche' una legge,che negasse al cittadino danneggiato dal giudice qualunque pretesa verso l'amministrazione statale, sarebbe contraria a giustizia in un ordinamento, che, anche a livello costituzionale, da' azione almeno alle vittime dell'attivita' amministrativa. Nella realta', gli artt. 55 e 74 c.p.c. non contrastano alla norma costituzionale proprio perche' il loro apparente silenzio, malgrado un diverso indirizzo interpretativo, non significa esclusione della responsabilita' dello Stato. In virtu' dell'art. 28 Cost., la' dove e' responsabile il "funzionario" o "dipendente", lo sara' entro gli stessi limiti lo Stato (art. 28 "In tali casi la responsabilita' civile si estende allo Stato"): e, poiche' questo e' il modello sul quale occorre ormai interpretare le due norme denunciate, in esse dovra' leggersi anche la responsabilita' dello Stato per gli atti o le omissioni di cui risponde il giudice nell'esercizio del suo ministero (cit. art. 55). Quanto ai danni cagionati dal giudice per colpa grave o lieve o senza colpa, il diritto al risarcimento dei danni nei riguardi dello Stato non trova garanzia nel precetto costituzionale; ma niente impedisce alla giurisprudenza di trarlo eventualmente da norme e principi contenuti in leggi ordinarie (se esistono). L'autorizzazione ministeriale, che, secondo gli artt. 55 e 74 del c.p.c., e' necessaria per l'esercizio dell'azione nei confronti del giudice, non occorrerebbe se la domanda di risarcimento fosse rivolta allo Stato: pertanto un giudizio di costituzionalita' sarebbe irrilevante in una causa nella quale si contende sulla responsabilita' dello Stato e non su quella del giudice.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 e 74 c.p.c., che limitano al dolo, alla frode ed alla concussione (e all'omissione di atti d'ufficio) la responsabilita' personale dei magistrati, in riferimento all'art. 28 della Costituzione. L'art. 28 ha inteso estendere a quanti agiscano per lo Stato quella responsabilita' personale che prima era espressamente prevista solo per alcuni di loro (giudici, cancellieri, conservatori di registri immobiliari). Con il che si sono venuti ad accomunare gli uni e gli altri in una stessa proposizione normativa, affermandosi un principio valevole per tutti coloro che, sia pure magistrati, svolgano attivita' statale: un principio generale che da una parte li rende personalmente responsabili, ma dall'altra non esclude, poiche' la norma rinvia alle leggi ordinarie, che codesta responsabilita' sia disciplinata variamente per categorie o per situazioni. La singolarita' della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziari, la stessa posizione super partes del magistrato possono suggerire, come hanno suggerito ante litteram, condizioni e limiti alla sua responsabilita'; ma non sono tali da legittimare, per ipotesi, una negazione totale, che violerebbe apertamente quel principio e peccherebbe di irragionevolezza sia di per se' (art. 28) sia nel confronto con l'imputabilita' dei "pubblici impiegati" (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 3 Cost.). La responsabilita' dello Stato s'accompagna a quella dei "funzionari" e dei "dipendenti" nell'art. 28 della Costituzione e nei principi della legislazione ordinaria: dimodoche' una legge,che negasse al cittadino danneggiato dal giudice qualunque pretesa verso l'amministrazione statale, sarebbe contraria a giustizia in un ordinamento, che, anche a livello costituzionale, da' azione almeno alle vittime dell'attivita' amministrativa. Nella realta', gli artt. 55 e 74 c.p.c. non contrastano alla norma costituzionale proprio perche' il loro apparente silenzio, malgrado un diverso indirizzo interpretativo, non significa esclusione della responsabilita' dello Stato. In virtu' dell'art. 28 Cost., la' dove e' responsabile il "funzionario" o "dipendente", lo sara' entro gli stessi limiti lo Stato (art. 28 "In tali casi la responsabilita' civile si estende allo Stato"): e, poiche' questo e' il modello sul quale occorre ormai interpretare le due norme denunciate, in esse dovra' leggersi anche la responsabilita' dello Stato per gli atti o le omissioni di cui risponde il giudice nell'esercizio del suo ministero (cit. art. 55). Quanto ai danni cagionati dal giudice per colpa grave o lieve o senza colpa, il diritto al risarcimento dei danni nei riguardi dello Stato non trova garanzia nel precetto costituzionale; ma niente impedisce alla giurisprudenza di trarlo eventualmente da norme e principi contenuti in leggi ordinarie (se esistono). L'autorizzazione ministeriale, che, secondo gli artt. 55 e 74 del c.p.c., e' necessaria per l'esercizio dell'azione nei confronti del giudice, non occorrerebbe se la domanda di risarcimento fosse rivolta allo Stato: pertanto un giudizio di costituzionalita' sarebbe irrilevante in una causa nella quale si contende sulla responsabilita' dello Stato e non su quella del giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 28
Altri parametri e norme interposte