Ordinanza 6/1968 (ECLI:IT:COST:1968:6)
Massima numero 2743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
11/03/1968; Decisione del
11/03/1968
Deposito del 14/03/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 6/68. NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ART. 11, TERZO COMMA, R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611 - NOTIFICA A SOGGETTO DIVERSO DALL'AVVOCATURA DELLO STATO - NULLITA' INSANABILE - PRECEDENTE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 6/68. NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ART. 11, TERZO COMMA, R.D. 30 OTTOBRE 1933, N. 1611 - NOTIFICA A SOGGETTO DIVERSO DALL'AVVOCATURA DELLO STATO - NULLITA' INSANABILE - PRECEDENTE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA NORMA IMPUGNATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sollevata in quanto commina la nullita' delle notificazioni degli atti giudiziari alle amministrazioni statali non eseguite presso la competente Avvocatura dello Stato, senza possibilita' di sanatoria, e' manifestamente infondata giacche' la norma impugnata ha cessato di avere efficacia per essere stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 97/1967.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sollevata in quanto commina la nullita' delle notificazioni degli atti giudiziari alle amministrazioni statali non eseguite presso la competente Avvocatura dello Stato, senza possibilita' di sanatoria, e' manifestamente infondata giacche' la norma impugnata ha cessato di avere efficacia per essere stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 97/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte