Ordinanza 7/1968 (ECLI:IT:COST:1968:7)
Massima numero 2744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
11/03/1968; Decisione del
11/03/1968
Deposito del 14/03/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 7/68. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - COD. PROC. PEN., ART. 503, ULTIMO COMMA - DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE NEL CONCEDERE IL TERMINE A DIFESA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 7/68. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - COD. PROC. PEN., ART. 503, ULTIMO COMMA - DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE NEL CONCEDERE IL TERMINE A DIFESA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, relativamente all'art. 503, ultimo comma, del codice di procedura penale, che conferisce al giudice, nei giudizi direttissimi, il potere discrezionale di concedere all'imputato un termine non inferiore a cinque giorni per preparare la difesa, e' identica a quella decisa con la sentenza n. 92/1967 e pertanto va dichiarata manifestamente infondata.
La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, relativamente all'art. 503, ultimo comma, del codice di procedura penale, che conferisce al giudice, nei giudizi direttissimi, il potere discrezionale di concedere all'imputato un termine non inferiore a cinque giorni per preparare la difesa, e' identica a quella decisa con la sentenza n. 92/1967 e pertanto va dichiarata manifestamente infondata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte