Ordinanza 7/1968 (ECLI:IT:COST:1968:7)
Massima numero 2744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  11/03/1968;  Decisione del  11/03/1968
Deposito del 14/03/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 7/68. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - COD. PROC. PEN., ART. 503, ULTIMO COMMA - DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE NEL CONCEDERE IL TERMINE A DIFESA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, relativamente all'art. 503, ultimo comma, del codice di procedura penale, che conferisce al giudice, nei giudizi direttissimi, il potere discrezionale di concedere all'imputato un termine non inferiore a cinque giorni per preparare la difesa, e' identica a quella decisa con la sentenza n. 92/1967 e pertanto va dichiarata manifestamente infondata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte