Ordinanza 8/1968 (ECLI:IT:COST:1968:8)
Massima numero 2745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  11/03/1968;  Decisione del  11/03/1968
Deposito del 14/03/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 8/68. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO NEL CASO DI MORTE DEL PROCURATORE - TERMINE PERENTORIO PER LA PROSECUZIONE O LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - CODICE PROCEDURA CIVILE, ART. 305 - DECORRENZA DALLA DATA DELL'EVENTO INTERRUTTIVO E NON DELLA NOTIZIA DI ESSO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La Corte costituzionale emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando trattasi di questione relativa a norma di cui e' gia' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale. In tal caso l'infondatezza deriva dal fatto, che essendo sopraggiunta la cessazione della efficacia delle norme impugnate, la questione di legittimita' non e' piu' proponibile. (Questione gia' decisa con sent. n. 139/1967).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte