Sentenza 62/2020 (ECLI:IT:COST:2020:62)
Massima numero 43127
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  15/01/2020;  Decisione del  15/01/2020
Deposito del 10/04/2020; Pubblicazione in G. U. 15/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  43126  43128  43129  43130


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Iscrizione nel bilancio regionale della maggiore spesa sanitaria, con finalità di accantonamento o ripianamento del debito - Accantonamento di entrate derivante dalla retrocessione delle accise - Violazione del principio della sana gestione finanziaria, della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché dei principi dettati in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 81, terzo comma, 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost., quest'ultimo in relazione alla tutela della salute - l'art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, la somma destinata alla maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale (comma 4) e prevede uno specifico accantonamento, per gli esercizi finanziari 2019-2020, in relazione all'accertamento dell'entrata derivante dalla retrocessione delle accise (comma 5). Le norme impugnate violano il principio di sana gestione finanziaria, in quanto - anziché perimetrare in sede previsionale le risorse necessarie per l'integrale soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA), coerentemente con l'art. 81, terzo comma Cost., che impone di costruire gli equilibri inerenti all'esercizio di competenza e all'intero triennio - hanno previsto anomale forme di iscrizione e di accertamento ex lege, con finalità diverse dalla garanzia di finanziamento dei LEA. Nella documentazione istruttoria inviata dalla Regione Siciliana, infatti, le transazioni finanziarie afferenti ai LEA, indicate analiticamente in entrata e in uscita, non vengono rapportate a poste di bilancio, quantificate e "perimetrate" secondo i canoni dell'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 e neppure viene indicata la relazione giuridica degli impugnati commi 4 e 5 con la parte passiva del bilancio, elemento indispensabile per verificare la finalizzazione all'erogazione dei LEA. Non potendo comunque essere consentita l'iscrizione in bilancio di risorse la cui esistenza, dimensione e finalizzazione non siano avvalorate per legge, il complesso iscrizione-accantonamento previsto delle impugnate disposizioni, concorrendo a determinare i saldi destinati alla spesa indifferenziata anziché a quella vincolata ai livelli essenziali di assistenza, finisce col modificare in modo infedele le risultanze degli esercizi di riferimento. Le modalità di allocazione e di destinazione delle risorse previste dalle impugnate disposizioni contrastano con l'obbligo indefettibile di destinare la retrocessione delle accise al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, per cui le risorse indicate nelle disposizioni impugnate pregiudicano contemporaneamente, per effetto della destinazione ad altre finalità, la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e la tutela della salute.

La trasversalità e la primazia della tutela sanitaria rispetto agli interessi sottesi ai conflitti finanziari tra Stato e Regioni in tema di finanziamento dei livelli essenziali, impongono una visione trascendente della garanzia dei LEA che vede collocata al centro della tutela costituzionale la persona umana, non solo nella sua individualità, ma anche nell'organizzazione delle comunità di appartenenza che caratterizza la socialità del servizio sanitario. (Precedente citato: sentenza n. 197 del 2019).

La determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, ma la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che, nel caso di specie, si colora della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività. (Precedente citato: sentenza n. 169 del 2017).

L'effettività del diritto alla salute è assicurata dal finanziamento e dalla corretta ed efficace erogazione della prestazione, di guisa che il finanziamento stesso costituisce condizione necessaria ma non sufficiente del corretto adempimento del precetto costituzionale, per cui una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto fondamentale non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. (Precedente citato: sentenza n. 275 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 31  co. 4

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 31  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte