Ordinanza 9/1968 (ECLI:IT:COST:1968:9)
Massima numero 2746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
11/03/1968; Decisione del
11/03/1968
Deposito del 14/03/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 9/68. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA DI RIGETTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 9/68. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA DI RIGETTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (Fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, lett. b), del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, per violazione degli artt. 24, 101 e 102, Cost., gia' decisa con la sentenza n. 147 del 12 dicembre 1967). Cfr.: 24/56 D
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale le questioni gia' decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (Fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, lett. b), del D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, concernente la proroga dei contratti agrari, modificato dalla legge 13 giugno 1961, n. 527, per violazione degli artt. 24, 101 e 102, Cost., gia' decisa con la sentenza n. 147 del 12 dicembre 1967). Cfr.: 24/56 D
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte