Sentenza 11/1968 (ECLI:IT:COST:1968:11)
Massima numero 2748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  21/03/1968;  Decisione del  21/03/1968
Deposito del 23/03/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2749  2750  2751  2752


Titolo
SENT. 11/68 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO - IMPUGNATIVA ESTESA DAL GIUDICE A QUO A NORME NON APPLICABILI NEL PROCESSO DI MERITO - INVOCABILITA' DELL'ART. 27 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 - ESCLUSIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CORTE AD APPLICARE LA DISPOSIZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 attribuisce alla Corte costituzionale la competenza ad accertare e a dichiarare se e quali disposizioni legislative siano illegittime a causa dell'annullamento di quelle ritualmente sottoposte al suo esame, ma non consente al giudice a quo di estendere l'impugnativa al di la' delle norme applicabili alla controversia e di proporre, contro il disposto dell'art. 23 della stessa legge citata, questioni del tutto irrilevanti per la decisione del giudizio principale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 19

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 49

Altri parametri e norme interposte