Sentenza 11/1968 (ECLI:IT:COST:1968:11)
Massima numero 2749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
21/03/1968; Decisione del
21/03/1968
Deposito del 23/03/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 11/68 B. STAMPA - GIORNALISTI - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI GIORNALISTI - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69 - OBBLIGATORIETA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO - LEGITTIMITA' - LIMITI.
SENT. 11/68 B. STAMPA - GIORNALISTI - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI GIORNALISTI - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69 - OBBLIGATORIETA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO - LEGITTIMITA' - LIMITI.
Testo
L'istituzione di un albo giornalistico e l'obbligatorieta' dell'iscrizione ad esso non costituiscono di per se' una violazione della sfera di liberta' di chi voglia al giornalismo professionalmente dedicarsi, purche' le norme che disciplinano l'ordine assicurino a tutti il diritto di accedervi e non attribuiscano ai suoi organi poteri di tale ampiezza da costituire minaccia alla liberta' dei soggetti.
L'istituzione di un albo giornalistico e l'obbligatorieta' dell'iscrizione ad esso non costituiscono di per se' una violazione della sfera di liberta' di chi voglia al giornalismo professionalmente dedicarsi, purche' le norme che disciplinano l'ordine assicurino a tutti il diritto di accedervi e non attribuiscano ai suoi organi poteri di tale ampiezza da costituire minaccia alla liberta' dei soggetti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte