Sentenza 11/1968 (ECLI:IT:COST:1968:11)
Massima numero 2749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  21/03/1968;  Decisione del  21/03/1968
Deposito del 23/03/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2748  2750  2751  2752


Titolo
SENT. 11/68 B. STAMPA - GIORNALISTI - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI GIORNALISTI - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69 - OBBLIGATORIETA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO - LEGITTIMITA' - LIMITI.

Testo
L'istituzione di un albo giornalistico e l'obbligatorieta' dell'iscrizione ad esso non costituiscono di per se' una violazione della sfera di liberta' di chi voglia al giornalismo professionalmente dedicarsi, purche' le norme che disciplinano l'ordine assicurino a tutti il diritto di accedervi e non attribuiscano ai suoi organi poteri di tale ampiezza da costituire minaccia alla liberta' dei soggetti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte