Sentenza 11/1968 (ECLI:IT:COST:1968:11)
Massima numero 2750
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  21/03/1968;  Decisione del  21/03/1968
Deposito del 23/03/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2748  2749  2751  2752


Titolo
SENT. 11/68 C. STAMPA - GIORNALISTI - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI GIORNALISTI - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, ART. 45 - STRANIERO AL QUALE SIA IMPEDITO NEL PAESE DI APPARTENENZA L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTA' DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COSTITUZIONE ITALIANA - LIMITI ALLA SUA ISCRIZIONE - CONTRASTO CON L'ART. 21, PRIMO COMMA, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, TERZO COMMA, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Il presupposto del trattamento di reciprocita' per l'accesso dello straniero all'esercizio della professione giornalistica in Italia (art. 45, in relazione all'art. 36 della legge 13 febbraio 1963, n. 69) non puo' dirsi illegittimamente stabilito, essendo ragionevole che intanto lo straniero sia ammesso ad una attivita' lavorativa in Italia in quanto al cittadino italiano venga assicurata una pari possibilita' nello Stato al quale il primo appartiene. Tuttavia nell'ipotesi del cittadino di uno Stato che non garantisca l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche, il presupposto di reciprocita' rischia di tradursi in una grave menomazione della liberta' di quei soggetti ai quali la Costituzione (art. 10, terzo comma) ha voluto offrire asilo politico. Per contrasto con l'art. 21 cost. - il quale garantisce a tutti, e non ai soli cittadini, il fondamentale diritto di esprimere liberamente e con ogni mezzo il proprio pensiero - l'art. 45 della legge n. 69 del 1963 va percio' dichiarato, in parte qua, illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Costituzione  art. 10  co. 3

Altri parametri e norme interposte