Sentenza 11/1968 (ECLI:IT:COST:1968:11)
Massima numero 2751
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  21/03/1968;  Decisione del  21/03/1968
Deposito del 23/03/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2748  2749  2750  2752


Titolo
SENT. 11/68 D. STAMPA - GIORNALISTI - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI GIORNALISTI - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, ART. 63, TERZO COMMA - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'ORDINE - IMPUGNAZIONI - COLLEGI GIUDICANTI - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DI GIORNALISTI DESIGNATI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE - ART. 108, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - MANCANZA DI CONDIZIONI NECESSARIE AD ASSICURARE L'OSSERVANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte, nel caso in cui in un collegio giudicante su ricorsi avverso provvedimenti di un ente, alcuni dei componenti siano nominati su designazione dello stesso ente, perche' il principio dell'indipendenza del giudice non sia violato e' necessario che la legge che cosi' dispone contenga norme idonee ad impedire ogni forma di responsabilita', anche indiretta, dei componenti designati verso l'ente. Queste condizioni non risultano assicurate dall'art. 63, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, (sull'ordinamento della professione di giornalista), il quale prevede che il collegio (tribunale o corte d'appello) competente a decidere sull'azione promossa contro le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, sia integrato, nella sua composizione, da un giornalista professionista e da un pubblicista nominati in numero doppio all'inizio di ogni anno dal presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio stesso. La brevita' della durata dell'ufficio e la possibilita' di una rinnovata designazione degli stessi soggetti non escludono infatti che il Consiglio possa periodicamente esercitare un implicito sindacato sul loro operato. L'art. 63, comma terzo, della legge suddetta va percio' dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 108, secondo comma, Cost.. Cfr.: sentenza n. 1 del 1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte