Sentenza 11/1968 (ECLI:IT:COST:1968:11)
Massima numero 2752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  21/03/1968;  Decisione del  21/03/1968
Deposito del 23/03/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2748  2749  2750  2751


Titolo
SENT. 11/68 E. STAMPA - GIORNALISTI - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI GIORNALISTI - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, ARTT. 29, 33, 34 E 35 - REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ALBO - NON VIOLANO GLI ARTT. 3 E 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 29 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, richiede per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, fra l'altro, l'iscrizione nel registro dei praticanti e l'esercizio della pratica per almeno diciotto mesi, ma e' da escludere che dal combinato disposto di tale articolo e degli artt. 33 e 34 derivi che l'accesso all'albo sia rimesso alla completa discrezionalita' di editori, direttori e giornalisti gia' iscritti. Si tratta infatti di conseguenze dovute non alla legge n. 69, ma alla struttura privatistica delle imprese editoriali, nell'ambito della quale la non discriminazione puo' essere assicurata solo dalla concorrenza delle iniziative giornalistiche. A conclusioni analoghe si perviene in ordine all'art. 35, primo comma, in base al quale per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti il richiedente deve dimostrare di aver svolto attivita' retribuita da almeno due anni. Va infatti escluso che tale disciplina consenta un sindacato sulle pubblicazioni, in quanto le certificazioni dei direttori sono richieste allo scopo esclusivo di accertare che l'attivita' non sia stata esercitata solo occasionalmente. Sono pertanto infondate, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 29, 33, 34 e 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte