Sentenza 62/2020 (ECLI:IT:COST:2020:62)
Massima numero 43128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
15/01/2020; Decisione del
15/01/2020
Deposito del 10/04/2020; Pubblicazione in G. U. 15/04/2020
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Iscrizione nel bilancio regionale della maggiore spesa sanitaria, con finalità di accantonamento o ripianamento del debito - Accontamento di entrate derivante dalla retrocessione delle assise - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni - Carenza del procedimento argomentativo - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Iscrizione nel bilancio regionale della maggiore spesa sanitaria, con finalità di accantonamento o ripianamento del debito - Accontamento di entrate derivante dalla retrocessione delle assise - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni - Carenza del procedimento argomentativo - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, la somma destinata alla maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale (comma 4) e prevede uno specifico accontamento, per gli esercizi finanziari 2019-2020, in relazione all'accertamento dell'entrata derivante dalla retrocessione delle accise (comma 5). La doglianza è carente nel procedimento argomentativo.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, la somma destinata alla maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale (comma 4) e prevede uno specifico accontamento, per gli esercizi finanziari 2019-2020, in relazione all'accertamento dell'entrata derivante dalla retrocessione delle accise (comma 5). La doglianza è carente nel procedimento argomentativo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
08/05/2018
n. 8
art. 31
co. 4
legge della Regione siciliana
08/05/2018
n. 8
art. 31
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte