Sentenza 62/2020 (ECLI:IT:COST:2020:62)
Massima numero 43128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  15/01/2020;  Decisione del  15/01/2020
Deposito del 10/04/2020; Pubblicazione in G. U. 15/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  43126  43127  43129  43130


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Iscrizione nel bilancio regionale della maggiore spesa sanitaria, con finalità di accantonamento o ripianamento del debito - Accontamento di entrate derivante dalla retrocessione delle assise - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni - Carenza del procedimento argomentativo - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, la somma destinata alla maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale (comma 4) e prevede uno specifico accontamento, per gli esercizi finanziari 2019-2020, in relazione all'accertamento dell'entrata derivante dalla retrocessione delle accise (comma 5). La doglianza è carente nel procedimento argomentativo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 31  co. 4

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 31  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte