Sentenza 16/1968 (ECLI:IT:COST:1968:16)
Massima numero 2757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  21/03/1968;  Decisione del  21/03/1968
Deposito del 28/03/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2758  2759  2760  2761  2762  2763


Titolo
SENT. 16/68 A. PROPRIETA' - AGRICOLTURA - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI - FINALITA' DI CONSEGUIRE PIU' EQUI RAPPORTI SOCIALI - ATTUA L'ART. 44, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
I vincoli che il legislatore ha posto al proprietario agricolo con la legge 15 settembre 1964, n. 756, nel disciplinare i contratti agrari, al dichiarato fine "di conseguire piu' equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura" (art. 1), rientrano tra quelli che il primo comma dell'art. 44 della Costituzione autorizza ad imporre alla proprieta' agraria. I contratti agrari, invero, rappresentano uno degli strumenti per mezzo dei quali i fini, enunciati nel richiamato comma dell'art. 44, possono essere realizzati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44  co. 1

Altri parametri e norme interposte