Sentenza 16/1968 (ECLI:IT:COST:1968:16)
Massima numero 2759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  21/03/1968;  Decisione del  21/03/1968
Deposito del 28/03/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2757  2758  2760  2761  2762  2763


Titolo
SENT. 16/68 C. PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - CONTRATTI AGRARI - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 14 - S'INQUADRA NEL PROCESSO EVOLUTIVO DI SVILUPPO GRADUALE DEL SISTEMA ECONOMICO IN AGRICOLTURA, E NON COSTITUISCE IL RAGGIUNGIMENTO DEL TRAGUARDO FINALE - PROROGA CERTA NELL'AN E RAGIONEVOLMENTE APPROSSIMATIVA NEL QUANDO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE AL RIGUARDO.

Testo
La legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente "Norme in materia di contratti agrari", deve considerarsi come una tappa, anche notevole nel processo evolutivo di sviluppo graduale ed armonico del sistema economico nel settore agricolo, e non come il raggiungimento del traguardo finale. Pertanto la locuzione contenuta nel primo comma dell'art. 14 della legge citata, la quale dispone per i contratti in corso la proroga "fino a nuova disposizione" deve essere interpretata nel senso che la proroga stessa trova nella funzione, che le e' stata assegnata, il termine finale certo nell'"an" ma approssimativamente e ragionevolmente determinabile nel "quando", ossia "sino a quando le nuove strutture aziendali non siano in grado di sostituire le precedenti", il che resta affidato, peraltro, all'insindacabile apprezzamento del legislatore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte