Sentenza 16/1968 (ECLI:IT:COST:1968:16)
Massima numero 2760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  21/03/1968;  Decisione del  21/03/1968
Deposito del 28/03/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2757  2758  2759  2761  2762  2763


Titolo
SENT. 16/68 D. PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 14 - PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI - FINALITA' - NON CONTRASTA CON GLI ARTT. 41, 42 E 44 COST., MA REALIZZA GLI SCOPI DI QUESTI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La Costituzione rende legittima l'imposizione di limiti tanto alla liberta' di iniziativa privata quanto al diritto di privata proprieta', in genere, ed a quello di proprieta' terriera in ispecie, sia per evitare che la liberta' di iniziativa economica si svolga in contrasto con l'utilita' sociale (art. 41), sia per consentire che il diritto di proprieta' assicuri la funzione sociale (art. 42) e, infine, per conseguire il razionale sfruttamento del suolo e per stabilire equi rapporti sociali (art. 44). Posto cio' la finalita' della proroga dei contratti agrari disposta con l'art. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756, non soltanto non viola nessuna delle tre norme costituzionali richiamate, ma, positivamente, si configura come efficace strumento di realizzazione degli scopi cui le norme stesse sono ispirate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte