Sentenza 16/1968 (ECLI:IT:COST:1968:16)
Massima numero 2762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
21/03/1968; Decisione del
21/03/1968
Deposito del 28/03/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/68 F. PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - PROROGA DI CONTRATTI AGRARI - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 14 - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
SENT. 16/68 F. PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - PROROGA DI CONTRATTI AGRARI - LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 756, ART. 14 - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
Testo
La legge 15 settembre 1964, n. 756, che all'art. 14 ha disposto la proroga dei contratti agrari, non viola il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, giacche' essa non ha operato alcun trattamento arbitrario o discriminatorio, ma, a parita' di condizioni, ha assoggettato tutti i contratti da essa previsti allo stesso regime e, per quanto attiene ai rapporti tra le parti, ha accordato al concedente il diritto di sciogliere il contratto quando concorrono gli estremi riconosciuti rilevanti all'interesse del miglioramento della produzione (D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, in relazione all'art. 15 della legge denunziata).
La legge 15 settembre 1964, n. 756, che all'art. 14 ha disposto la proroga dei contratti agrari, non viola il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, giacche' essa non ha operato alcun trattamento arbitrario o discriminatorio, ma, a parita' di condizioni, ha assoggettato tutti i contratti da essa previsti allo stesso regime e, per quanto attiene ai rapporti tra le parti, ha accordato al concedente il diritto di sciogliere il contratto quando concorrono gli estremi riconosciuti rilevanti all'interesse del miglioramento della produzione (D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, in relazione all'art. 15 della legge denunziata).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte