Sentenza 16/1968 (ECLI:IT:COST:1968:16)
Massima numero 2763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
21/03/1968; Decisione del
21/03/1968
Deposito del 28/03/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/68 G. DIRITTO AL LAVORO - COSTITUZIONE, ART. 4 - SOGGEZIONE AI LIMITI IMPOSTI DAL PERSEGUIMENTO DI FINI SOCIALI A CARATTERE GENERALE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA NELLA INDIVIDUAZIONE DI QUESTI - INSINDACABILITA'.
SENT. 16/68 G. DIRITTO AL LAVORO - COSTITUZIONE, ART. 4 - SOGGEZIONE AI LIMITI IMPOSTI DAL PERSEGUIMENTO DI FINI SOCIALI A CARATTERE GENERALE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA NELLA INDIVIDUAZIONE DI QUESTI - INSINDACABILITA'.
Testo
La legge di proroga dei contratti agrari (art. 14 legge 15 settembre 1964, n. 756), non viola il principio della tutela del diritto al lavoro proclamato dall'art. 4 della Costituzione. Tale principio, infatti, e' per sua natura soggetto ai limiti imposti dal perseguimento di fini sociali a carattere generale, fini che il legislatore ordinario, nella sua insindacabile discrezionalita' anche politica, ben puo' di volta in volta valutare e considerare preminenti rispetto agli interessi individuali.
La legge di proroga dei contratti agrari (art. 14 legge 15 settembre 1964, n. 756), non viola il principio della tutela del diritto al lavoro proclamato dall'art. 4 della Costituzione. Tale principio, infatti, e' per sua natura soggetto ai limiti imposti dal perseguimento di fini sociali a carattere generale, fini che il legislatore ordinario, nella sua insindacabile discrezionalita' anche politica, ben puo' di volta in volta valutare e considerare preminenti rispetto agli interessi individuali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte