Sentenza 16/1968 (ECLI:IT:COST:1968:16)
Massima numero 2763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  21/03/1968;  Decisione del  21/03/1968
Deposito del 28/03/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2757  2758  2759  2760  2761  2762


Titolo
SENT. 16/68 G. DIRITTO AL LAVORO - COSTITUZIONE, ART. 4 - SOGGEZIONE AI LIMITI IMPOSTI DAL PERSEGUIMENTO DI FINI SOCIALI A CARATTERE GENERALE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA NELLA INDIVIDUAZIONE DI QUESTI - INSINDACABILITA'.

Testo
La legge di proroga dei contratti agrari (art. 14 legge 15 settembre 1964, n. 756), non viola il principio della tutela del diritto al lavoro proclamato dall'art. 4 della Costituzione. Tale principio, infatti, e' per sua natura soggetto ai limiti imposti dal perseguimento di fini sociali a carattere generale, fini che il legislatore ordinario, nella sua insindacabile discrezionalita' anche politica, ben puo' di volta in volta valutare e considerare preminenti rispetto agli interessi individuali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte