Sentenza 17/1968 (ECLI:IT:COST:1968:17)
Massima numero 2765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  21/03/1968;  Decisione del  21/03/1968
Deposito del 28/03/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2764


Titolo
SENT. 17/68 B. REGIONE SICILIANA - IMPIEGATI - INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE SALARIATO ADDETTO ALLE PULIZIE - L.R. SIC. 21 MARZO 1967 - OMESSA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA DELLA MAGGIOR SPESA PER GLI ESERCIZI FUTURI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON ART. 81, QUARTO COMMA COST.

Testo
La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 marzo 1967, recante "Istituzione del ruolo del personale salariato di IV categoria addetto alle pulizie" e' costituzionalmente illegittima in riferimento all'art. 81, comma quarto della Costituzione, non contenendo alcuna indicazione dei mezzi di copertura, per gli esercizi successivi a quello in corso, della maggior spesa derivante al fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per i dipendenti della Regione, per l'autorizzato riscatto del periodo di servizio prestato dal personale in questione anteriormente alla data di sistemazione in ruolo. L'art. 4 della legge si limita a stabilire la copertura per l'esercizio in corso, ma nulla assolutamente dispone in ordine al modo di fronteggiare l'aumento di spesa per i successivi esercizi finanziari; ed e' da escludere che a tale omissione possa provvedersi con le leggi approvative dei bilanci dei futuri esercizi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte