Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione - Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza - Destinazione anche al trattamento integrativo del medesimo personale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di copertura delle spese e dei principi di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., dell'art. 45 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che prevede la possibilità di destinare il fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione anche al trattamento integrativo del medesimo personale, autorizzando la relativa spesa per gli anni 2018-2020. La norma impugnata non introduce nuovi benefici pensionistici, ma chiarisce il soggetto deputato all'erogazione del trattamento, la cui copertura finanziaria è già definita dalla normativa precedente.
Lo stanziamento del bilancio regionale - come fissato dalla legge finanziaria impugnata - è stato sufficiente a fronteggiare il fabbisogno del Fondo Pensioni Sicilia per la causale oggetto della presente controversia e detto Fondo risulta onerato da disposizioni regionali, vigenti e mai in precedenza impugnate dallo Stato, a corrispondere il trattamento di quiescenza in esame.