Sentenza 62/2020 (ECLI:IT:COST:2020:62)
Massima numero 43129
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  15/01/2020;  Decisione del  15/01/2020
Deposito del 10/04/2020; Pubblicazione in G. U. 15/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  43126  43127  43128  43130


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione - Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza - Destinazione anche al trattamento integrativo del medesimo personale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione del principio di copertura delle spese e dei principi di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., dell'art. 45 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che prevede la possibilità di destinare il fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione anche al trattamento integrativo del medesimo personale, autorizzando la relativa spesa per gli anni 2018-2020. La norma impugnata non introduce nuovi benefici pensionistici, ma chiarisce il soggetto deputato all'erogazione del trattamento, la cui copertura finanziaria è già definita dalla normativa precedente.

Lo stanziamento del bilancio regionale - come fissato dalla legge finanziaria impugnata - è stato sufficiente a fronteggiare il fabbisogno del Fondo Pensioni Sicilia per la causale oggetto della presente controversia e detto Fondo risulta onerato da disposizioni regionali, vigenti e mai in precedenza impugnate dallo Stato, a corrispondere il trattamento di quiescenza in esame.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  08/05/2018  n. 8  art. 45  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte