Sentenza 19/1968 (ECLI:IT:COST:1968:19)
Massima numero 2767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
21/03/1968; Decisione del
21/03/1968
Deposito del 28/03/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 19/68. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230 (C.D. LEGGE SILA) - DETERMINAZIONE DELLA PROPRIETA' SOGGETTA AD ESPROPRIAZIONE - CONSISTENZA TERRIERA EFFETTIVA ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - RIFERIMENTO ALLE RISULTANZE CATASTALI - ESCLUSIONE.
SENT. 19/68. RIFORMA FONDIARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230 (C.D. LEGGE SILA) - DETERMINAZIONE DELLA PROPRIETA' SOGGETTA AD ESPROPRIAZIONE - CONSISTENZA TERRIERA EFFETTIVA ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949 - RIFERIMENTO ALLE RISULTANZE CATASTALI - ESCLUSIONE.
Testo
Nel sistema della legge 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. "legge Sila"), le proprieta' soggette ad espropriazioni, in quanto superiori al limite di trecento ettari, non possono essere determinate se non sulla base della consistenza terriera effettiva degli espropriandi alla data del 15 novembre 1949, a prescindere da qualsiasi riferimento a risultanze catastali.
Nel sistema della legge 12 maggio 1950, n. 230 (c.d. "legge Sila"), le proprieta' soggette ad espropriazioni, in quanto superiori al limite di trecento ettari, non possono essere determinate se non sulla base della consistenza terriera effettiva degli espropriandi alla data del 15 novembre 1949, a prescindere da qualsiasi riferimento a risultanze catastali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte