Sentenza 20/1968 (ECLI:IT:COST:1968:20)
Massima numero 2768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
21/03/1968; Decisione del
21/03/1968
Deposito del 28/03/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 20/68. ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - CREDITI IMPIGNORABILI - COD. PROC. CIV., ART. 545, QUARTO COMMA - PIGNORAMENTO DI UN QUINTO DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA A LAVORATORI DA PRIVATI - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
SENT. 20/68. ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - CREDITI IMPIGNORABILI - COD. PROC. CIV., ART. 545, QUARTO COMMA - PIGNORAMENTO DI UN QUINTO DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA A LAVORATORI DA PRIVATI - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
Testo
La disposizione dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., che consente il pignoramento di un quinto della retribuzione dovuta al lavoratore da privati ha per scopo il contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore. Il primo non puo' essere sacrificato totalmente, quali che siano le condizioni economiche del secondo: percio' la legge ha fissato una percentuale che e' la stessa per tutti i salariati e gli impiegati. La privazione di una parte del salario e' un sacrificio che puo' essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito ma il legislatore se ne e' dato carico contenendo in limiti angusti la somma pignorabile e attenendosi a un principio di eguaglianza: chi ha una retribuzione piu' bassa, infatti, e' colpito in misura proporzionalmente minore. Percio' non e' che siano state "parificate" retribuzioni diverse ne' si puo' ritenere arbitraria la norma impugnata sol perche' non ha escluso gli stipendi ed i salari piu' esigui. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato quarto comma dell'art. 545 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La disposizione dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ., che consente il pignoramento di un quinto della retribuzione dovuta al lavoratore da privati ha per scopo il contemperamento dell'interesse del creditore con quello del debitore. Il primo non puo' essere sacrificato totalmente, quali che siano le condizioni economiche del secondo: percio' la legge ha fissato una percentuale che e' la stessa per tutti i salariati e gli impiegati. La privazione di una parte del salario e' un sacrificio che puo' essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito ma il legislatore se ne e' dato carico contenendo in limiti angusti la somma pignorabile e attenendosi a un principio di eguaglianza: chi ha una retribuzione piu' bassa, infatti, e' colpito in misura proporzionalmente minore. Percio' non e' che siano state "parificate" retribuzioni diverse ne' si puo' ritenere arbitraria la norma impugnata sol perche' non ha escluso gli stipendi ed i salari piu' esigui. Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale del citato quarto comma dell'art. 545 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte