Sentenza 22/1968 (ECLI:IT:COST:1968:22)
Massima numero 2773
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  03/04/1968;  Decisione del  03/04/1968
Deposito del 17/04/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2774


Titolo
SENT. 22/68 A. REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1967, RECANTE NORME SULLA LIQUIDAZIONE DELL'ENTE SICILIANO PER LE CASE AI LAVORATORI (ESCAL) - ART. 4, COMMA TERZO E ART. 6 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In relazione all'art. 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana e all'art. 100 della Costituzione, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma terzo e dell'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1967, sulla liquidazione dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori (ESCAL), se la Regione ha legittimamente istituito, in base alla facolta' ad essa attribuita dall'art. 14, lettera p, dello Statuto speciale di fissare l'ordinamento degli enti regionali, uno speciale organo collegiale con particolari poteri, destinato ad operare per gli scopi e il tempo della liquidazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 100

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte