Sentenza 22/1968 (ECLI:IT:COST:1968:22)
Massima numero 2774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  03/04/1968;  Decisione del  03/04/1968
Deposito del 17/04/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2773


Titolo
SENT. 22/68 B. REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE 14 DICEMBRE 1967, RECANTE NORME SULLA LIQUIDAZIONE DELL'ENTE SICILIANO PER LE CASE AI LAVORATORI (ESCAL) - ARTT. 12 E 13: ONERI DI SPESE - SUFFICIENZA DEI MEZZI DI COPERTURA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge regionale 14 dicembre 1967, con riferimento all'art. 81 della Costituzione, se per gli oneri finanziari, costituiti da una spesa a carattere eccezionale e da una spesa ricorrente, sono stabiliti idonei mezzi di copertura consistenti rispettivamente in una quota parte di un mutuo autorizzato con anteriore legge regionale, ma non ancora contratto e in maggiori entrate, la cui previsione, fondata su dati attendibili, si presenta sufficientemente sicura.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte