Sentenza 23/1968 (ECLI:IT:COST:1968:23)
Massima numero 2776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
03/04/1968; Decisione del
03/04/1968
Deposito del 17/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/68 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - LEGGE 5 LUGLIO 1965, N. 798, ARTT. 3 E 4 - CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI - HANNO AD OGGETTO PRESTAZIONI PATRIMONIALI.
SENT. 23/68 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - LEGGE 5 LUGLIO 1965, N. 798, ARTT. 3 E 4 - CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA PREVIDENZA DEGLI AVVOCATI - HANNO AD OGGETTO PRESTAZIONI PATRIMONIALI.
Testo
Le contribuzioni dovute alla Cassa di Previdenza degli Avvocati e procuratori, a norma degli artt. 4, lett. a e 3 lettere b ed i, della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono da considerare imposizioni destinate ad operare nei confronti di tutti ed aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali.
Le contribuzioni dovute alla Cassa di Previdenza degli Avvocati e procuratori, a norma degli artt. 4, lett. a e 3 lettere b ed i, della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono da considerare imposizioni destinate ad operare nei confronti di tutti ed aventi ad oggetto prestazioni patrimoniali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte