Sentenza 23/1968 (ECLI:IT:COST:1968:23)
Massima numero 2777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  03/04/1968;  Decisione del  03/04/1968
Deposito del 17/04/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2775  2776  2778  2779  2780  2781  2782


Titolo
SENT. 23/68 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA A CARICO DELLA GENERALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.

Testo
L'imposizione di contributi a favore della Cassa di previdenza degli Avvocati e procuratori ed a carico di quanti, con l'ausilio o meno di legali, si avvalgano del servizio giudiziario, non costituisce violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'imposizione, infatti, e' determinata indistintamente a carico della generalita', individuandosi i singoli contributi attraverso il criterio dell'utilizzazione del servizio giudiziario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte