Sentenza 23/1968 (ECLI:IT:COST:1968:23)
Massima numero 2777
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
03/04/1968; Decisione del
03/04/1968
Deposito del 17/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/68 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA A CARICO DELLA GENERALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
SENT. 23/68 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA A CARICO DELLA GENERALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
Testo
L'imposizione di contributi a favore della Cassa di previdenza degli Avvocati e procuratori ed a carico di quanti, con l'ausilio o meno di legali, si avvalgano del servizio giudiziario, non costituisce violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'imposizione, infatti, e' determinata indistintamente a carico della generalita', individuandosi i singoli contributi attraverso il criterio dell'utilizzazione del servizio giudiziario.
L'imposizione di contributi a favore della Cassa di previdenza degli Avvocati e procuratori ed a carico di quanti, con l'ausilio o meno di legali, si avvalgano del servizio giudiziario, non costituisce violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'imposizione, infatti, e' determinata indistintamente a carico della generalita', individuandosi i singoli contributi attraverso il criterio dell'utilizzazione del servizio giudiziario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte