Sentenza 23/1968 (ECLI:IT:COST:1968:23)
Massima numero 2778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
03/04/1968; Decisione del
03/04/1968
Deposito del 17/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/68 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA - NON VIOLANO L'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - INAPPLICABILITA' DI QUESTO AI TRIBUTI GIUDIZIARI.
SENT. 23/68 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - CONTRIBUTI A FAVORE DELLA CASSA - NON VIOLANO L'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - INAPPLICABILITA' DI QUESTO AI TRIBUTI GIUDIZIARI.
Testo
L' imposizione di contribuzioni a favore della Cassa di previdenza degli Avvocati e procuratori non viola il principio posto dall'art. 53 della Costituzione. Questa norma, infatti, non si applica ai tributi giudiziari, di cui certamente fanno parte quelle contribuzioni.
L' imposizione di contribuzioni a favore della Cassa di previdenza degli Avvocati e procuratori non viola il principio posto dall'art. 53 della Costituzione. Questa norma, infatti, non si applica ai tributi giudiziari, di cui certamente fanno parte quelle contribuzioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte