Sentenza 23/1968 (ECLI:IT:COST:1968:23)
Massima numero 2779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  03/04/1968;  Decisione del  03/04/1968
Deposito del 17/04/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2775  2776  2777  2778  2780  2781  2782


Titolo
SENT. 23/68 E. ASSISTENZA E PREVIDENZA - COSTITUZIONE, ART. 38 - PRESTAZIONI PATRIMONIALI POSTE A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO - LEGITTIMITA' CONDIZIONI.

Testo
Non si ha violazione dell'art. 38 della Costituzione qualora le prestazioni patrimoniali necessarie per l'assolvimento dei compiti previsti dal quarto comma di detto articolo siano poste a carico di soggetti diversi dallo Stato, determinabili sulla base di una comunanza specifica o generica di interessi o di un collegamento, diretto o indiretto, tra la causa della imposizione e le finalita' da perseguire. Ne' ha rilevanza il fatto che al perseguimento delle finalita' pubbliche, cui quelle imposizioni si riferiscono, si provvede anziche' mediante erogazioni poste direttamente a carico dello Stato e con gli ordinari strumenti, con mezzi diversi e, in particolare, con dette prestazioni patrimoniali poste a carico di soggetti privati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte