Sentenza 23/1968 (ECLI:IT:COST:1968:23)
Massima numero 2780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
03/04/1968; Decisione del
03/04/1968
Deposito del 17/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/68 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA - COSTITUZIONE, ARTICOLO 38 - INTERPRETAZIONE.
SENT. 23/68 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA - COSTITUZIONE, ARTICOLO 38 - INTERPRETAZIONE.
Testo
L'art. 38 della Costituzione non impone che alla previdenza ed assistenza lo Stato debba provvedere direttamente attraverso i suoi organi, potendo, invece, provvedere organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'art. 38 della Costituzione non impone che alla previdenza ed assistenza lo Stato debba provvedere direttamente attraverso i suoi organi, potendo, invece, provvedere organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte