Sentenza 23/1968 (ECLI:IT:COST:1968:23)
Massima numero 2780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  03/04/1968;  Decisione del  03/04/1968
Deposito del 17/04/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2775  2776  2777  2778  2779  2781  2782


Titolo
SENT. 23/68 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA - COSTITUZIONE, ARTICOLO 38 - INTERPRETAZIONE.

Testo
L'art. 38 della Costituzione non impone che alla previdenza ed assistenza lo Stato debba provvedere direttamente attraverso i suoi organi, potendo, invece, provvedere organi o istituti predisposti o integrati dallo Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte