Sentenza 23/1968 (ECLI:IT:COST:1968:23)
Massima numero 2781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  03/04/1968;  Decisione del  03/04/1968
Deposito del 17/04/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2775  2776  2777  2778  2779  2780  2782


Titolo
SENT. 23/68 G. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DEI CONTRIBUTI - CONSEGUENZE - LEGGE 5 LUGLIO 1965, N. 798 - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA.

Testo
L'obbligo della corresponsione del prescritto contributo a favore della Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori e le conseguenze che derivano dal mancato adempimento di esso, non incidono in alcun modo sull'esercizio del diritto di difesa. Pertanto la legge n. 798 del 1965 non determina, per quanto attiene agli artt. 3 e 4, violazione alcuna dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte