Sentenza 23/1968 (ECLI:IT:COST:1968:23)
Massima numero 2781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
03/04/1968; Decisione del
03/04/1968
Deposito del 17/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/68 G. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DEI CONTRIBUTI - CONSEGUENZE - LEGGE 5 LUGLIO 1965, N. 798 - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA.
SENT. 23/68 G. ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE - MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DEI CONTRIBUTI - CONSEGUENZE - LEGGE 5 LUGLIO 1965, N. 798 - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA.
Testo
L'obbligo della corresponsione del prescritto contributo a favore della Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori e le conseguenze che derivano dal mancato adempimento di esso, non incidono in alcun modo sull'esercizio del diritto di difesa. Pertanto la legge n. 798 del 1965 non determina, per quanto attiene agli artt. 3 e 4, violazione alcuna dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
L'obbligo della corresponsione del prescritto contributo a favore della Cassa di previdenza degli avvocati e procuratori e le conseguenze che derivano dal mancato adempimento di esso, non incidono in alcun modo sull'esercizio del diritto di difesa. Pertanto la legge n. 798 del 1965 non determina, per quanto attiene agli artt. 3 e 4, violazione alcuna dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte