Sentenza 24/1968 (ECLI:IT:COST:1968:24)
Massima numero 2783
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  03/04/1968;  Decisione del  03/04/1968
Deposito del 17/04/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 24/68. CORTE COSTITUZIONALE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER IUS SUPERVENIENS - LIMITI -. SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - ASSEMBLEA REGIONALE - DEPUTATI - INDENNITA' - ESCLUSIONE DALL'IMPOSIZIONE TRIBUTARIA - ESENZIONE FISCALE - LEGGE REG. SIC. 23 GIUGNO 1965 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nei giudizi principali di legittimita' costituzionale la materia del contendere viene meno solo nel caso in cui una legge approvata dopo quella impugnata ne impedisca ogni effetto, disciplinando il medesimo oggetto con la stessa decorrenza cronologica della precedente legge. Poiche' l'esclusione dell'imposizione tributaria per le indennita' dovute ai componenti dell'Assemblea regionale si risolve in un'esenzione fiscale, che la regione non ha il potere di disporre, e' costituzionalmente illegittimo - in riferimento all'art. 36 St. sic. - l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 23 giugno 1965, concernente l'estensione all'Assemblea dell'art. 3 legge 9 agosto 1948 n. 1102, limitatamente alla parte in cui dispone che l'indennita' parlamentare stabilita per i deputati regionali e' esente da ogni tributo e non puo' essere comunque computata agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi tributo dovuto sia allo Stato che ad altri enti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte