Sentenza 25/1968 (ECLI:IT:COST:1968:25)
Massima numero 2784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
03/04/1968; Decisione del
03/04/1968
Deposito del 17/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2785
Titolo
SENT. 25/68 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE AD ACCERTARNE IL DIFETTO PRIMA FACIE - LIMITI.
SENT. 25/68 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE AD ACCERTARNE IL DIFETTO PRIMA FACIE - LIMITI.
Testo
Non puo' dirsi accertabile prima facie il difetto della rilevanza della questione di costituzionalita' nel giudizio di merito quando a tal fine occorre una indagine cosi' intima e penetrante dell'ordinanza di rinvio, anche in relazione alle deduzioni svolte dai patroni delle parti, che andrebbe ad incidere nel merito del giudizio di rilevanza che l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 riserva al giudice a quo.
Non puo' dirsi accertabile prima facie il difetto della rilevanza della questione di costituzionalita' nel giudizio di merito quando a tal fine occorre una indagine cosi' intima e penetrante dell'ordinanza di rinvio, anche in relazione alle deduzioni svolte dai patroni delle parti, che andrebbe ad incidere nel merito del giudizio di rilevanza che l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 riserva al giudice a quo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23