Sentenza 25/1968 (ECLI:IT:COST:1968:25)
Massima numero 2785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  03/04/1968;  Decisione del  03/04/1968
Deposito del 17/04/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2784


Titolo
SENT. 25/68 B. DIRITTI DI AUTORE - S.I.A.E. - LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, ART. 180 - RISERVA ALL'ENTE DELLA ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE - NON VIOLA L'ART. 18 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - COST., ART. 18 - POSSIBILE RISERVA DI DETERMINATE ATTIVITA' AD ENTI PUBBLICI PENALMENTE PROTETTA - LEGITTIMITA'.

Testo
L'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il quale riserva esclusivamente alla S.I.A.E. l'attivita' di intermediazione "comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per i diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate", non viola il principio costituzionale della liberta' di associazione garantito dall'art. 18 della Costituzione. E cio' non soltanto perche' il richiamato art. 180 non limita il diritto degli autori di associarsi, ma anche e sopratutto nel riflesso che l'art. 18 della Costituzione non esclude che certe attivita' siano riservate a pubblici poteri e che, come nella specie, tale riserva sia protetta penalmente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 18

Altri parametri e norme interposte