Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - Individuazione solo per alcune materie, e non per altre - Ricorso delle Regioni Puglia e Campania, e della Regione autonoma Sardegna - Lamentata arbitrarietà, violazione del principio di solidarietà, dei principi in materia di equilibrio di bilancio, delle competenze regionali e della finanza regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 215015).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Regioni Puglia e Campania e dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lett. m), 119, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 120, secondo comma, Cost., degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3, comma 3; 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, impongono la determinazione dei LEP solo in alcune materie, cioè che introducono la distinzione fra “materie-LEP” e materie “no-LEP”. L’art. 3, comma 3, individua le materie “no-LEP”, consentendo di attribuire forme particolari di autonomia, in tali materie, a prescindere dalla previa determinazione dei LEP; esso va interpretato in senso conforme a Costituzione: nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard). Una volta che l'art. 3, comma 3, è fatto oggetto di tale interpretazione costituzionalmente orientata, anche le altre disposizioni vanno esenti da censura, perché, interpretate nei termini sopra esposti, non rendono possibile il conferimento di funzioni ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., senza previa determinazione del LEP relativo alla funzione trasferita (e del costo standard), se questa attiene a un diritto civile o sociale.