Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46524  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - Individuazione solo per alcune materie, e non per altre - Ricorso delle Regioni Puglia e Campania, e della Regione autonoma Sardegna - Lamentata arbitrarietà, violazione del principio di solidarietà, dei principi in materia di equilibrio di bilancio, delle competenze regionali e della finanza regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 215015).

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalle Regioni Puglia e Campania e dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 2, 3, 81, 97, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lett. m), 119, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 120, secondo comma, Cost., degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3, comma 3; 4, comma 2, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, impongono la determinazione dei LEP solo in alcune materie, cioè che introducono la distinzione fra “materie-LEP” e materie “no-LEP”. L’art. 3, comma 3, individua le materie “no-LEP”, consentendo di attribuire forme particolari di autonomia, in tali materie, a prescindere dalla previa determinazione dei LEP; esso va interpretato in senso conforme a Costituzione: nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (e costo standard). Una volta che l'art. 3, comma 3, è fatto oggetto di tale interpretazione costituzionalmente orientata, anche le altre disposizioni vanno esenti da censura, perché, interpretate nei termini sopra esposti, non rendono possibile il conferimento di funzioni ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., senza previa determinazione del LEP relativo alla funzione trasferita (e del costo standard), se questa attiene a un diritto civile o sociale.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art. 1  co. 2

legge  26/06/2024  n. 86  art. 2  co. 1

legge  26/06/2024  n. 86  art. 3  co. 3

legge  26/06/2024  n. 86  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 116  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 3

Costituzione  art. 119  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 5

Costituzione  art. 119  co. 6

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte