Sentenza 29/1968 (ECLI:IT:COST:1968:29)
Massima numero 2790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
09/04/1968; Decisione del
09/04/1968
Deposito del 20/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2789
Titolo
SENT. 29/68 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA - BENEFICENZA PUBBLICA ED OPERE PIE - STATUTO SPECIALE, ART. 14, LETT. M - PORTATA - CORRISPONDENZA AL SIGNIFICATO DI CUI ALL'ART. 38, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - FINALITA' DI FAVORIRE CHIUNQUE SI TROVI IN CONDIZIONI DI BISOGNO - FATTISPECIE - LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1967 - ESTRANEITA' ALLA MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - LEGISLAZIONE SOCIALE - STATUTO SPECIALE, ART. 17, LETT. F - LIMITAZIONE AI RAPPORTI DI LAVORO E ALLE PROVVIDENZE AD ESSI COLLEGATE - FATTISPECIE - LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1967 - ESTRANEITA' ALLA MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 29/68 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA - BENEFICENZA PUBBLICA ED OPERE PIE - STATUTO SPECIALE, ART. 14, LETT. M - PORTATA - CORRISPONDENZA AL SIGNIFICATO DI CUI ALL'ART. 38, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - FINALITA' DI FAVORIRE CHIUNQUE SI TROVI IN CONDIZIONI DI BISOGNO - FATTISPECIE - LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1967 - ESTRANEITA' ALLA MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - LEGISLAZIONE SOCIALE - STATUTO SPECIALE, ART. 17, LETT. F - LIMITAZIONE AI RAPPORTI DI LAVORO E ALLE PROVVIDENZE AD ESSI COLLEGATE - FATTISPECIE - LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1967 - ESTRANEITA' ALLA MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
IL concetto di beneficenza ed assistenza pubblica ha assunto, nel sistema della legislazione statale, un significato ben determinato. E questa Corte, in riferimento al comma primo dell'art. 38 della Costituzione, ne ha, in linea generale, precisato i termini rilevando che la detta materia risponde alla finalita' specifica di "favorire chiunque si trovi in condizioni di bisogno, prescindendo da particolari qualita' o situazioni personali o da servizi particolari resi allo Stato". Significato e portata non diversi sono da attribuire alla norma dello Statuto regionale, come e' chiarito anche dal fatto che la competenza legislativa della Regione si estende alle opere pie: a quegli istituti cioe', la cui finalita' istituzionale e' appunto quella di attuare, in varie forme, la beneficenza e l'assistenza a favore di persone bisognose. Date tali premesse e' da ritenere che, nell'ambito della ricordata norma statutaria, non possono ricomprendersi provvidenze nei riguardi di persone che non si trovino nella condizione preveduta dal comma primo dell'art. 38 della Costituzione. Ed e' da ritenere, altresi', che non vi possa rientrare la disposizione ora impugnata (legge 31 marzo 1967) in quanto attribuisce un assegno vitalizio ai familiari di persone vittime di particolari situazioni, prescindendo dallo stato di bisogno; nell'intento, come risulta dalla relazione dei deputati proponenti, di "testimoniare la riconoscenza del popolo siciliano ai dirigenti sindacali e democratici, caduti per la causa del lavoro della liberta' e del progresso della Sicilia". Ne', il carattere di estraneita' del beneficio, dall'ambito della norma statutaria, puo' venir meno in considerazione del fatto che, per i figli maggiorenni delle vittime, l'attribuzione dell'assegno e' subordinata alla permanente inabilita' al lavoro. Neanche, per questi, infatti, e' richiesta una condizione di bisogno, a parte il rilievo che, nell'economia della legge, si tratta di una situazione individuale secondaria e marginale. Senonche', come si e' accennato, la disposizione impugnata non trova giustificazione neppure in relazione all'art. 17, lett. f dello Statuto siciliano. Questo attribuisce alla Regione potesta' legislativa concorrente nella materia della legislazione sociale, con riferimento ai rapporti di lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale. E' da tenere presente, in proposito, che questa Corte, con la sentenza n. 7 del 1957, ha ritenuto che l'ambito normativo riconosciuto dalla citata norma non concerne tutta la legislazione sociale, bensi' cio' che riflette i rapporti di lavoro e le provvidenze che ad essi sono collegate a garanzia dei lavoratori. Ed analogamente si era in precedenza pronunziata anche l'Alta Corte per la Regione siciliana, con la sentenza n. 17 del 1951. A tali rapporti si riferiscono altresi' le norme di attuazione (approvate con decreto n. 1138 del 25 giugno 1952), le quali, nell'art. 1, dispongono che "le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale, sono svolte, nel territorio della Regione, dall'Amministrazione regionale, a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 17, lett. f, dello Statuto. La disposizione impugnata, invece, traendo origine da eventi delittuosi, non prende, in alcun modo, in considerazione rapporti di lavoro (dipendente od autonomo) con le conseguenti situazioni, ne' richiede, nelle persone interessate, la qualifica di lavoratore, contrariamente a quanto dispone la legge regionale n. 58 del 1957 richiamata dalla difesa della Regione.
IL concetto di beneficenza ed assistenza pubblica ha assunto, nel sistema della legislazione statale, un significato ben determinato. E questa Corte, in riferimento al comma primo dell'art. 38 della Costituzione, ne ha, in linea generale, precisato i termini rilevando che la detta materia risponde alla finalita' specifica di "favorire chiunque si trovi in condizioni di bisogno, prescindendo da particolari qualita' o situazioni personali o da servizi particolari resi allo Stato". Significato e portata non diversi sono da attribuire alla norma dello Statuto regionale, come e' chiarito anche dal fatto che la competenza legislativa della Regione si estende alle opere pie: a quegli istituti cioe', la cui finalita' istituzionale e' appunto quella di attuare, in varie forme, la beneficenza e l'assistenza a favore di persone bisognose. Date tali premesse e' da ritenere che, nell'ambito della ricordata norma statutaria, non possono ricomprendersi provvidenze nei riguardi di persone che non si trovino nella condizione preveduta dal comma primo dell'art. 38 della Costituzione. Ed e' da ritenere, altresi', che non vi possa rientrare la disposizione ora impugnata (legge 31 marzo 1967) in quanto attribuisce un assegno vitalizio ai familiari di persone vittime di particolari situazioni, prescindendo dallo stato di bisogno; nell'intento, come risulta dalla relazione dei deputati proponenti, di "testimoniare la riconoscenza del popolo siciliano ai dirigenti sindacali e democratici, caduti per la causa del lavoro della liberta' e del progresso della Sicilia". Ne', il carattere di estraneita' del beneficio, dall'ambito della norma statutaria, puo' venir meno in considerazione del fatto che, per i figli maggiorenni delle vittime, l'attribuzione dell'assegno e' subordinata alla permanente inabilita' al lavoro. Neanche, per questi, infatti, e' richiesta una condizione di bisogno, a parte il rilievo che, nell'economia della legge, si tratta di una situazione individuale secondaria e marginale. Senonche', come si e' accennato, la disposizione impugnata non trova giustificazione neppure in relazione all'art. 17, lett. f dello Statuto siciliano. Questo attribuisce alla Regione potesta' legislativa concorrente nella materia della legislazione sociale, con riferimento ai rapporti di lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale. E' da tenere presente, in proposito, che questa Corte, con la sentenza n. 7 del 1957, ha ritenuto che l'ambito normativo riconosciuto dalla citata norma non concerne tutta la legislazione sociale, bensi' cio' che riflette i rapporti di lavoro e le provvidenze che ad essi sono collegate a garanzia dei lavoratori. Ed analogamente si era in precedenza pronunziata anche l'Alta Corte per la Regione siciliana, con la sentenza n. 17 del 1951. A tali rapporti si riferiscono altresi' le norme di attuazione (approvate con decreto n. 1138 del 25 giugno 1952), le quali, nell'art. 1, dispongono che "le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale, sono svolte, nel territorio della Regione, dall'Amministrazione regionale, a norma e nei limiti dell'art. 20, in relazione all'art. 17, lett. f, dello Statuto. La disposizione impugnata, invece, traendo origine da eventi delittuosi, non prende, in alcun modo, in considerazione rapporti di lavoro (dipendente od autonomo) con le conseguenti situazioni, ne' richiede, nelle persone interessate, la qualifica di lavoratore, contrariamente a quanto dispone la legge regionale n. 58 del 1957 richiamata dalla difesa della Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte