Sentenza 30/1968 (ECLI:IT:COST:1968:30)
Massima numero 2791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
09/04/1968; Decisione del
09/04/1968
Deposito del 20/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 30/68. STATUTI REGIONALI - EMANAZIONE DI NORME DI ATTUAZIONE - SPECIALE ATTRIBUZIONE DI ATTIVITA' LEGISLATIVA - NATURA E FINALITA'-. AVVOCATURA DELLO STATO - ESTENSIONE DELLE FUNZIONI ALLA REGIONE SARDA - D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250, ART. 55.
SENT. 30/68. STATUTI REGIONALI - EMANAZIONE DI NORME DI ATTUAZIONE - SPECIALE ATTRIBUZIONE DI ATTIVITA' LEGISLATIVA - NATURA E FINALITA'-. AVVOCATURA DELLO STATO - ESTENSIONE DELLE FUNZIONI ALLA REGIONE SARDA - D.P.R. 19 MAGGIO 1949, N. 250, ART. 55.
Testo
Gli articoli degli Statuti regionali che prevedono la emanazione di norme di attuazione contengono una speciale attribuzione di potesta' legislativa, da esercitare con le forme e il procedimento in essi stabiliti. Tale attribuzione di potesta' legislativa non ha per oggetto la emanazione di norme di mera esecuzione dello Statuto e non si tratta di regolamenti (sent. 20/56) ma, per quanto riguarda le norme di contenuto organizzativo, di disposizioni corrispondenti alla necessita' di assicurare un collegamento tra le attivita' e i servizi alla Regione e quelli che rimangono allo Stato; di evitare duplicazioni di attivita' e di uffici; di dar vita, nell'ambito delle autonomie regionali, a un'organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato nell'unita' dell'ordinamento amministrativo generale. Nel quadro di tale coordinamento, rientra l'estensione alla Regione delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato, mettendo a disposizione della Regione l'attivita' tecnica di un organo destinato alla rappresentanza e difesa anche di amministrazioni pubbliche non statali. Le eccezioni stabilite sono chiaramente espresse dall'art. 55 norme di attuazione, (D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) mentre l'art. 5 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 consente all'Ente pubblico di affidare la difesa agli avvocati del libero foro, anche fuori delle ipotesi di conflitto.
Gli articoli degli Statuti regionali che prevedono la emanazione di norme di attuazione contengono una speciale attribuzione di potesta' legislativa, da esercitare con le forme e il procedimento in essi stabiliti. Tale attribuzione di potesta' legislativa non ha per oggetto la emanazione di norme di mera esecuzione dello Statuto e non si tratta di regolamenti (sent. 20/56) ma, per quanto riguarda le norme di contenuto organizzativo, di disposizioni corrispondenti alla necessita' di assicurare un collegamento tra le attivita' e i servizi alla Regione e quelli che rimangono allo Stato; di evitare duplicazioni di attivita' e di uffici; di dar vita, nell'ambito delle autonomie regionali, a un'organizzazione dei pubblici uffici e delle pubbliche funzioni che si armonizzi con l'organizzazione dello Stato nell'unita' dell'ordinamento amministrativo generale. Nel quadro di tale coordinamento, rientra l'estensione alla Regione delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato, mettendo a disposizione della Regione l'attivita' tecnica di un organo destinato alla rappresentanza e difesa anche di amministrazioni pubbliche non statali. Le eccezioni stabilite sono chiaramente espresse dall'art. 55 norme di attuazione, (D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) mentre l'art. 5 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 consente all'Ente pubblico di affidare la difesa agli avvocati del libero foro, anche fuori delle ipotesi di conflitto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
statuto regione Sardegna
art. 56
Altri parametri e norme interposte