Sentenza 31/1968 (ECLI:IT:COST:1968:31)
Massima numero 2792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
09/04/1968; Decisione del
09/04/1968
Deposito del 20/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 31/68. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTROLLO DELLA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA COMPIUTA DAL GIUDICE A QUO - CASO DI EVIDENTE IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 31/68. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONTROLLO DELLA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA COMPIUTA DAL GIUDICE A QUO - CASO DI EVIDENTE IRRILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La Corte costituzionale dichiara l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale quando dal testo stesso dell'ordinanza di rimessione risulti evidente la mancanza del requisito della rilevanza. Cfr.: 108/1957, 13/1965, 43/1966, 82/1967, 132/1967.
La Corte costituzionale dichiara l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale quando dal testo stesso dell'ordinanza di rimessione risulti evidente la mancanza del requisito della rilevanza. Cfr.: 108/1957, 13/1965, 43/1966, 82/1967, 132/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 0