Sentenza 32/1968 (ECLI:IT:COST:1968:32)
Massima numero 2793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
09/04/1968; Decisione del
09/04/1968
Deposito del 20/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2794
Titolo
SENT. 32/68 A. IMPOSTE DIRETTE - FRODE FISCALE - ART. 35, LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ULT. COMMA - LIBERO CORSO ALL'AZIONE PENALE IN DIFETTO DELL'ACCERTAMENTO PREVENTIVO DELL'IMPOSTA EVASA - SOPPRESSIONE EX ART. 252, T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645 - ECCESSO DI DELEGA IN RELAZIONE ALL'ART. 63 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE.
SENT. 32/68 A. IMPOSTE DIRETTE - FRODE FISCALE - ART. 35, LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ULT. COMMA - LIBERO CORSO ALL'AZIONE PENALE IN DIFETTO DELL'ACCERTAMENTO PREVENTIVO DELL'IMPOSTA EVASA - SOPPRESSIONE EX ART. 252, T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645 - ECCESSO DI DELEGA IN RELAZIONE ALL'ART. 63 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE.
Testo
Non e' ravvisabile un eccesso dai limiti segnati al legislatore dall'art. 63 della legge di delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, nella soppressione, effettuata con l'art. 252 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, della facolta' di promuovere l'azione penale per i reati di frode fiscale senza il preventivo accertamento dell'imposta, di cui all'art. 35 della stessa legge di delegazione. Invero la soppressa disposizione appariva parzialmente contraddittoria col fine di perseguire piu' severamente le evasioni che l'aveva ispirata (consentendo l'immediato decorso della breve prescrizione penale), e, inoltre, praticamente inidonea a trovare larga applicazione. La disposizione rispettava infatti sia l'art. 60 della legge n. 4 del 1929 secondo cui il giudice penale sul terreno dell'imposizione diretta non era tenuto ad accertare in via definitiva il rapporto tributario, sia l'art. 20 C.P.P., che anzi gli consentiva di sospendere il processo ( e la prescrizione) per sottoporre ad altro giudice le questioni pregiudiziali relative a quel rapporto; cosicche' il risultato della decisione giudiziaria finiva assai spesso con l'essere simile a quello che si intendeva raggiungere con l'art. 21 della stessa legge n. 4 del 1929 che consentiva in via generale di dar corso all'azione penale per i reati fiscali solo dopo l'accertamento dell'imposta (ed a cui si era derogato appunto con la norma in questione), essendo l'indagine sul reddito e sull'entita' dell'imposta necessaria ai fini del giudizio penale e di regola non facile per un giudice penale.
Non e' ravvisabile un eccesso dai limiti segnati al legislatore dall'art. 63 della legge di delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, nella soppressione, effettuata con l'art. 252 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, della facolta' di promuovere l'azione penale per i reati di frode fiscale senza il preventivo accertamento dell'imposta, di cui all'art. 35 della stessa legge di delegazione. Invero la soppressa disposizione appariva parzialmente contraddittoria col fine di perseguire piu' severamente le evasioni che l'aveva ispirata (consentendo l'immediato decorso della breve prescrizione penale), e, inoltre, praticamente inidonea a trovare larga applicazione. La disposizione rispettava infatti sia l'art. 60 della legge n. 4 del 1929 secondo cui il giudice penale sul terreno dell'imposizione diretta non era tenuto ad accertare in via definitiva il rapporto tributario, sia l'art. 20 C.P.P., che anzi gli consentiva di sospendere il processo ( e la prescrizione) per sottoporre ad altro giudice le questioni pregiudiziali relative a quel rapporto; cosicche' il risultato della decisione giudiziaria finiva assai spesso con l'essere simile a quello che si intendeva raggiungere con l'art. 21 della stessa legge n. 4 del 1929 che consentiva in via generale di dar corso all'azione penale per i reati fiscali solo dopo l'accertamento dell'imposta (ed a cui si era derogato appunto con la norma in questione), essendo l'indagine sul reddito e sull'entita' dell'imposta necessaria ai fini del giudizio penale e di regola non facile per un giudice penale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 05/01/1956
n. 1
art. 35
legge 05/01/1956
n. 1
art. 63