Sentenza 32/1968 (ECLI:IT:COST:1968:32)
Massima numero 2794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
09/04/1968; Decisione del
09/04/1968
Deposito del 20/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2793
Titolo
SENT. 32/68 B. IMPOSTE DIRETTE - REATI FISCALI - FRODE - ART. 252, T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645 - REALIZZAZIONE DI UN MIGLIOR COORDINAMENTO DI NORME E PRINCIPI - ECCESSO DI DELEGA IN RELAZIONE ALL'ART. 63, LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1 - ESCLUSIONE.
SENT. 32/68 B. IMPOSTE DIRETTE - REATI FISCALI - FRODE - ART. 252, T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645 - REALIZZAZIONE DI UN MIGLIOR COORDINAMENTO DI NORME E PRINCIPI - ECCESSO DI DELEGA IN RELAZIONE ALL'ART. 63, LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1 - ESCLUSIONE.
Testo
Il legislatore delegato, nella soppressione dei precetti contenuti nella legge delegante, deve procedere con particolare cautela, ma tale soppressione puo' essere legittima se si adagia su meccanismi meglio rispondenti ai fini della delega: e tanto le disposizioni preesistenti quanto le disposizioni contenute nella legge delegante se non assurgono a principi o a limiti naturali della delega, si collocano su un unico piano ed hanno analogo vigore, divenendo percio' suscettibili, le une al pari delle altre, di correzioni o adattamenti. La norma di cui all'art. 35, ult. comma della legge di delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, urtava contro i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25 e nella stessa legge di delegazione, i quali esigevano, accanto alla severita' della repressione, la non contraddittorieta' dei giudicati, onde bene il legislatore delegato decise di sopprimerla, ritenendo cosi' di attuare quel migliore coordinamento di norme e di principi che gli era stato espressamente richiesto.
Il legislatore delegato, nella soppressione dei precetti contenuti nella legge delegante, deve procedere con particolare cautela, ma tale soppressione puo' essere legittima se si adagia su meccanismi meglio rispondenti ai fini della delega: e tanto le disposizioni preesistenti quanto le disposizioni contenute nella legge delegante se non assurgono a principi o a limiti naturali della delega, si collocano su un unico piano ed hanno analogo vigore, divenendo percio' suscettibili, le une al pari delle altre, di correzioni o adattamenti. La norma di cui all'art. 35, ult. comma della legge di delegazione 5 gennaio 1956, n. 1, urtava contro i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25 e nella stessa legge di delegazione, i quali esigevano, accanto alla severita' della repressione, la non contraddittorieta' dei giudicati, onde bene il legislatore delegato decise di sopprimerla, ritenendo cosi' di attuare quel migliore coordinamento di norme e di principi che gli era stato espressamente richiesto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 05/01/1956
n. 1
art. 35
legge 05/01/1956
n. 1
art. 63