Caccia - Norme della Regione Veneto - Addestramento e allenamento del falco per l'esercizio venatorio - Divieto di cattura, anziché di predazione, di fauna selvatica - Limitazione alle aree in cui sono consentiti gli appostamenti fissi e nelle quali possono essere addestrati i cani - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - l'art. 1, comma 1, lett. b), della legge reg. Veneto n. 6 del 2019, sostitutivo dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Veneto n. 2 del 2000, nella parte in cui, consentendo l'allenamento e l'addestramento del falco durante tutto l'anno, prevede il divieto di cattura di fauna selvatica in luogo del precedente divieto di predazione. La disposizione abbassa il livello di tutela dell'ambiente rispetto alla norma previgente che, prevedendo il divieto di predazione, implicava l'obbligo, per il falconiere, di evitare che la preda venisse uccisa dal falco, mentre il divieto di cattura previsto dalla norma impugnata esclude soltanto la possibilità di appropriarsi dell'animale eventualmente ucciso dal rapace durante il volo di addestramento. La limitazione, prevista dalla disposizione impugnata, dell'allenamento e dell'addestramento del falco alle aree riservate alla falconeria, coincidenti con quelle in cui sono consentiti gli appostamenti fissi e l'addestramento dei cani, non è sufficiente a garantire il livello di tutela ambientale assicurato dalla disposizione precedente, costituendo il divieto di predazione punto di equilibrio tra il rispetto della normativa statale e l'esigenza, soddisfatta attraverso l'autorizzazione al volo durante tutto l'anno, di mantenere il rapace in condizioni fisiche adeguate. (Precedenti citati: sentenza n. n. 74 del 2017, n. 104 del 2008, n. 378 del 2007 e n. 468 del 1999).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'esercizio della competenza legislativa regionale trova un limite nella disciplina statale della tutela ambientale, salva la facoltà delle Regioni di prescrivere livelli di tutela ambientale più elevati di quelli previsti dallo Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019 e n. 74 del 2017).